Associazione Liguria Pride: per i diritti LGBTQ+

Il Consiglio Comunale di Sarzana ha approvato il cosiddetto Registro della bigenitorialità e questo all’unanimità, dopo Savona, Cairo Montenotte, Pietra Ligure, Spotorno, Sanremo, La Spezia (fonte: Il Secolo XIX, 15 novembre 2020).

Il fatto ci riempie di sconforto se pensiamo che questo richiama una parte integrante del DDL Pillon che lo scorso anno è stato mandato in archivio, grazie ad una grande mobilitazione, culminata con la manifestazione nazionale di Verona organizzata da Non una di meno, e con una larga partecipazione al fianco delle donne a partire dalle associazioni LGBT+ italiane.

Il senatore della Lega Simone Pillon (S) mentre scherza con alcuni colleghi di partito durante la discussione generale sul decreto fiscale al Senato, Roma, 17 dicembre 2019. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

Con l’istituzione di tale registro, fortemente voluto dalle associazioni dei padri separati, anche solo uno dei genitori potrà iscrivere il proprio figlio/a pur se l’altro coniuge vive in una casa diversa e, per effetto della registrazione, le comunicazioni che riguardano il/la minore dovranno fare riferimento a due indirizzi invece di uno solamente (quello del genitore collocatario), ferma restando la residenza che rimarrà univoca.

Un provvedimento caratterizzato dall’ambiguità delle finalità e dei presupposti che si celano, molto ben nascosti, dietro l’apparente superiore interesse del minore cui tale mozione fa riferimento. 

A quale vuoto legislativo risponde? In che senso i minori non sono tutelati dalla legge in caso di separazione e divorzio? La nostra risposta è: NESSUN VUOTO. 

Il principio della bigenitorialità è espressamente tutelato dalla legge, dal codice civile e dalla normativa internazionale ratificata dalla legge italiana, pertanto, esistono tutti gli strumenti di tutela per far valere un diritto, qualora violato.

Di quali benefici esattamente godrebbe il minore? Ed in che modo tale registro agevolerebbe il suo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori? Di fatto, l’istituzione di un elenco di nomi e indirizzi non può avere nessuna influenza né sul tempo che un bambino trascorre con i suoi genitori, né sulla qualità del rapporto del minore con ciascuno di essi.

La terminologia sembra neutra ed allettante ma questa norma sottolinea un pregiudizio diffuso: l’intento sottinteso dei promotori del Registro è quello di “riequilibrare” una situazione che in caso di separazione vedrebbe “avvantaggiata” la madre. 

Ogni giorno, dopo l’ennesimo femminicidio avvenuto all’interno di una relazione violenta, leggiamo titoli di giornali in cui alla donna viene addossata la colpa di avere lasciato il padre dei propri figli, di non essersi sacrificata abbastanza, di non avere rinunciato ai propri sogni e bisogni, rovesciando così le responsabilità sulla vittima e non sull’autore, non sul violento.

Fa piacere che anche i padri svolgano un ruolo di cura nei confronti dei figli ma ricordiamo che è stato grazie alle donne che gli uomini da una quarantina d’anni hanno scoperto, per fortuna, la paternità. Prima per tradizione erano quelli che portavano i soldi a casa e non sapevano nemmeno come fosse fatto un pannolino, tantomeno si erano mai peritati di entrare in sala parto.

Non c’è bisogno di registri “civetta” che adombrano rivalse e rivendicano ruoli di primazia perduta. Abbiamo invece bisogno di rinnovata consapevolezza per una genitorialità responsabile non necessariamente vincolata al legame biologico.

Chiediamo alla politica attenta ai diritti di MOBILITARSI per depotenziare le decisioni ORMAI PRESE ed evitarne la diffusione.

Coordinamento Liguria Rainbow, 

AGEDO Nazionale, 

M.I.A. Movimento Imperiese Arcobaleno, 

Rete di donne per la politica 

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Per un maggior approfondimento

L’istituzione del Registro della bigenitorialità viene giustificata dal “legittimo diritto del minore a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori anche se questi sono separati o divorziati”, ma di quali benefici esattamente godrebbe il minore? Ed in che modo tale registro agevolerebbe il diritto del minore a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori? Di fatto, l’istituzione di un elenco di nomi e indirizzi non può avere nessuna influenza né sul tempo che un bambino trascorre con i suoi genitori, né sulla qualità del rapporto del minore con ciascuno di essi.

Si complica l’esistente per soddisfare nessuno: il principio della bigenitorialità è espressamente tutelato dalla legge, dal codice civile e dalla normativa internazionale ratificata dalla legge italiana, pertanto, esistono tutti gli strumenti di tutela per far valere un diritto, qualora violato.

Peraltro l’istituzione di tale registro pone seri dubbi di legalità, poiché non risulta chiara la modalità di utilizzo, né pare rispettare la legge generale, tanto meno quella sulla tutela dei minori.

La terminologia sembra neutra ed allettante ma questa norma sottolinea un pregiudizio diffuso che ben coglie il Garante per l’infanzia e l’adolescenza dell’Emilia Romagna nella sua relazione del 2016 “ …L’art. 9 della Convenzione (delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo) attribuisce al fanciullo il diritto di non essere separato dai propri genitori o da uno di essi, se non nei casi e nelle forme di legge, che nel nostro Paese sono disciplinati dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54 e dal recente d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154. Questa normativa non solo assicura al fanciullo il diritto di continuare a ricevere cura, istruzione, educazione e assistenza morale da entrambi i genitori in caso di loro separazione o non convivenza, ma attribuisce inoltre al fanciullo stesso il diritto di conservare rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Viene così introdotto un diritto più ampio della bigenitorialità e, cioè, il diritto del fanciullo a non vedere spezzati i legami affettivi con la famiglia allargata e con le proprie radici ambientali, sociali ed amicali. Si tratta del diritto alla conservazione degli affetti, considerato meritevole di tutela anche nel campo dell’adozione e dell’affidamento secondo la legge n. 173 del 2015, che espressamente lo riconosce e lo regola in quel settore della vita familiare. Il termine bigenitorialità (e quindi anche l’istituzione degli omonimi registri) non sembra ricomprendere tutto questo aspetto così importantedei diritti del bambino, specialmente ora che agli ascendenti è stato riconosciuto dal nuovo testo dell’art. 317 bis del codice civile il potere di rivolgersi al giudice nel caso in cui essi trovino ostacoli alla frequentazione del nipote. Il raccordo attualmente esistente fra autorità giudiziaria, istituzioni scolastiche, servizi sociosanitari e amministrazioni comunali è per vari aspetti carente e fino a quando il legislatore non provvederà in merito la creazione di registri della bigenitorialità sulla base di iniziative non coordinate, talvolta improvvisate o diverse da Comune a Comune, può certo richiamare l’attenzione sui diritti dell’adulto ma non su quelli preminenti del fanciullo. …”

Sentiamo cosa dice una fonte assolutamente autorevole: l’11° RAPPORTO DI AGGIORNAMENTO SUL MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA IN ITALIA, “…L’interesse del minore è stato il motivo conduttore della legge sull’affidamento condiviso (L. 54/2006), in funzione della prioritaria tutela della salute psicofisica del figlio minorenne cui il principio di bigenitorialità è consustanziale. Nei decenni successivi il pensiero giuridico ha finalmente risolto l’apparente conflitto fra interesse del minore, come criterio preminente di giudizio, e diritti soggettivi del minore … Nel sistema costituzionale configurato dagli artt. 2, 3, 30, 31 e 32 deve essere assicurato alla persona di età minore il miglior sviluppo psicofisico. Gli altri suoi diritti sono funzionali a questo, compreso quello alla genitorialità e alla bigenitorialità, che possono essergli sacrificati quando confliggenti con il diritto della persona di età minore alle migliori condizioni di sviluppo. Anche i diritti di terzi, e persino dello Stato e degli Enti Pubblici, cedono di fronte a esso. È nell’interesse del minore che la Consulta con sentenza 272/2017, … ha affermato che l’interesse del minore prevale sulla verità biologica, valorizzandone il diritto alla continuità affettiva. La Consulta afferma che “non è costituzionalmente ammissibile che l’esigenza di verità della filiazione si imponga in modo automatico sull’interesse del minore”; necessario quindi “un bilanciamento degli interessi in gioco valutando in concreto le conseguenze che l’accertamento della verità biologica possa derivare sulla posizione giuridica del minore…”.